ACCESSO CIVICO
COSA E’ L’ ACCESSO CIVICO:
L'accesso civico (semplice o generalizzato) è il diritto di qualunque cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5 D.Lgs.33/2013). L’accesso civico semplice (introdotto dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013), riguarda atti, documenti, informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in Amministrazione Trasparente o sul sito web istituzionale, laddove abbiano omesso di renderli disponibili.
L’accesso civico generalizzato o Foia (introdotto dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) riguarda quegli atti, documenti, informazioni e/o dati detenuti dalla P.A. per i quali non sussista obbligo di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
A CHI PRESENTARE L’ISTANZA:
l’Istanza va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’Istituto Comprensivo Giacich: la Dirigente Scolastica dr.ssa Gabriella Di Gregorio, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito dell’accesso semplice o generalizzato, da compilare e firmare.
COME PRESENTARE L’ISTANZA:
via mail, all’indirizzo di posta istituzionale:
PEO: goic80300n@istruzione.it,
PEC: goic80300n@pec.istruzione.it,
indicando nell’oggetto: Istanza di accesso civico, semplice o generalizzato, e allegando scansione di un documento d’identità valido; oppure di persona, presentando all’ufficio di segreteria il modello cartaceo e allegando fotocopia di un documento d’identità valido nei seguenti giorni:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08.00 ALLE 08.30 E DALLE 12.15 ALLE 13.15.
Per particolari esigenze si può fissare un appuntamento chiamando ai numeri:
Tel. +39 0481-494686; +39 0481-494687; 0481-494686
OBBLIGHI DELLA SCUOLA:
La dirigente provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5. del D.Lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine la Dirigente provvederà sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la Dirigente decidesse comunque di accogliere l’istanza, sarà data comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
L’amministrazione, in caso di accoglimento della richiesta, procederà entro 30 giorni alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto, e lo trasmetterà contestualmente al richiedente, ovvero comunicherà al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati, l’amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
RIESAME DELL’ISTANZA:
Nei casi di ritardo, mancata risposta o diniego, il richiedente può presentare istanza di riesame al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e cioè al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Scuole del FVG., Direttore Generale dell’USR FVG, dr.ssa Daniela Beltrame via mail all’indirizzo di posta elettronica:
PEO: direzionefriuliveneziagiulia@istruzione.it
PEC: drfr@postacert.istruzione.it.